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Mezzi di risoluzione delle controversie internazionali: cosa sono e quando si attivano
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Foto: Clay Banks da Unsplash.com
In tempo di guerra il vocabolario cambia e circolano con più facilità espressioni derivate dal diritto internazionale. Le dispute, del resto, hanno caratterizzato il panorama internazionale sin dall’affermazione delle prime entità statali, tanto che per facilitare l’intesa pacifica e limitare il ricorso alla violenza è stata elaborata una complessa e rigorosa struttura giuridica.
Il diritto internazionale stabilisce che l’esistenza di una controversia è un presupposto fondamentale per attivare dei metodi di risoluzione. Come primo passo, bisogna quindi verificare volta per volta che la questione sia effettivamente classificabile come controversia secondo la definizione fornita dalla Corte permanente di giustizia internazionale agli albori del suo mandato, negli anni Venti.
Secondo la definizione, una controversia è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un’opposizione di tesi giuridiche o interessi che riguardano un rapporto disciplinato dal diritto internazionale. Da qui emerge una distinzione essenziale: quella tra dispute giuridiche e politiche.
Mentre le prime riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle norme, le seconde riguardano gli interessi politici degli Stati e l’aspetto fattuale delle relazioni internazionali. Nella realtà, il confine tra i due tipi di controversie è labile e spesso strumenti giuridici vengono invocati dagli Stati per affrontare questioni che hanno anche natura politica.
Mezzi giurisdizionali di risoluzione delle controversie internazionali: mezzi diplomatici e arbitrali
Una volta accertata l’esistenza di una controversia, le possibilità per far fronte al problema sono molteplici e gli Stati hanno completa libertà di scegliere quale via percorrere.
Ci sono però due norme complementari tra loro a cui tutti sono soggetti: l’obbligo di risolvere le dispute attraverso mezzi pacifici e il divieto di uso della forza, entrambi codificati nella Carta delle Nazioni Unite del 1945.
Definita la cornice giuridica che inquadra i metodi di risoluzione delle controversie, è necessario operare una prima distinzione tra due grandi categorie: mezzi diplomatici e mezzi arbitrali. I mezzi diplomatici si pongono il mero obiettivo di facilitare l’accordo tra le parti, senza determinare ragioni o torti e sono caratterizzati da esito non vincolante.
Al contrario, l’obiettivo dei mezzi arbitrali è proprio entrare nelle questioni di merito della controversia, quindi stabilire quale Stato è nel giusto e quale no. Inoltre, i metodi arbitrali conducono a una decisione che gli Stati sono obbligati a rispettare. È prassi che gli Stati ricorrano prima ai mezzi diplomatici e poi – solo eventualmente – a quelli arbitrali...
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