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Lav: richiesta la revoca del regolamento comunale di Siena, la corsa calpesta le leggi nazionali
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La LAV ha avanzato al Comune di Siena, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Siena la richiesta di revoca del Regolamento comunale del Palio, poiché in più articoli vengono calpestate le leggi nazionali.
All'articolo 45, infatti, si dice che alla scelta dei dieci concorrenti in una adunanza "soltanto i Capitani hanno voto deliberativo, mentre il Veterinario ed il Mossiere hanno l'unico compito di fornire informazioni e pareri tecnici": in altre parole il Regolamento del Palio sottrae al veterinario quel potere di polizia veterinaria che la legge nazionale gli attribuisce, limitandolo ad un mero compito di consulenza anziché decisionale, così importante invece in caso di infortunio di un cavallo.
"Il Magistrato che ha inviato due avvisi di garanzia ai veterinari comunali che nel Palio dell'Assunta hanno visitato il cavallo Alghero, poi sottoposto ad eutanasia, sta percorrendo la strada esatta nella ricerca delle responsabilità, perché uno dei tanti elementi controversi del Palio di Siena risiede proprio nell'articolo 45 del Regolamento che estromette i veterinari dal voto deliberativo - dichiara Mauro Bottigelli, responsabile LAV settore Palii e Feste con animali - Ma i veterinari non possono scaricare le loro responsabilità richiamando proprio tale articolo perché non possono e non devono dimenticare il loro importante ruolo di polizia veterinaria che non può essere annullato da un regolamento comunale".
Quanto all'impossibilità per il cavallo di correre il Palio solo in caso di lesione o malattia gravissima (art. 50 del Regolamento), la LAV fa notare che la delicatezza degli arti di un cavallo è tale che la diagnosi di una lesione da parte del veterinario dovrebbe in ogni caso portare ad escludere l'animale dalla corsa, proprio per tutelarne l'incolumità e non aggravarne le condizioni. Quanti dei 46 cavalli morti a causa del Palio di Siena, dal 1970 a quest'anno, si sarebbero così potuti salvare?
All'articolo 84, poi, si dice che ad ogni fantino è consentito l'uso del nerbo "tanto per incitare maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i Fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso": il Regolamento, in sostanza, consente l'uso del nerbo (tendine di bue) senza alcun limite sui cavalli fino a rasentare il reato di maltrattamento di animali (Art. 727 del Codice penale). Proprio l'utilizzo indiscriminato del nerbo anche per offendere i cavalli concorrenti porta gli animali a scalciare agitati e ad innervosirsi aumentando così il rischio di gravi incidenti.
Fonte: Info LAV