Lav: ecco la legge sul maltrattamento animali

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"Da oggi gli animali italiani sono finalmente entrati in Europa, il loro maltrattamento da semplice e di fatto inutile contravvenzione diventa un delitto. Da oggi gli animali sono stati promossi nella serie "A" della considerazione giuridica, forze dell'Ordine e Magistratura avranno finalmente un efficace strumento di repressione". E' il commento di Gianluca Felicetti, responsabile Rapporti Istituzionali della LAV, dopo che finalmente oggi pomeriggio è stata approvata in via definita dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, la legge che cambia il reato di maltrattamento, abbandono, combattimento e doping di animali, dopo quasi tre anni di lavoro e dopo il fallimento avvenuto nella scorsa legislatura di un analogo tentativo.

"In una realtà dove si prefigurava addirittura la depenalizzazione di questo reato e considerato da undici anni il Parlamento non emanava una legge nazionale di protezione degli animali di propria iniziativa, salutiamo con soddisfazione questo importante risultato, ottenuto grazie ad una mobilitazione straordinaria dei soci della LAV e a tanti singoli parlamentari di tutti gli schieramenti - continua Gianluca Felicetti - le possibilità di ottenere una legge migliore in questo quadro politico e di forze economiche che in alcuni passaggi hanno fortemente condizionato in negativo l'emanazione di questa norma, era ridotta a zero; meglio quindi far compiere questo grande anche se non esaustivo passo in avanti che gettare irresponsabilmente altri animali, con l'acqua sporca⅀".

Solo per fare un esempio di stretta attualità, finalmente per i responsabili dell'abbandono dei circa 150.000 animali, tra cani e gatti, la ridicola ed inapplicata sanzione vigente fino ad ora si tramuta nell'arresto fino ad 1 anno o nell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, oltre alla confisca dell'animale che ha subito il maltrattamento.

LA LEGGE "IN PILLOLE"
-Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell'animale.

-Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

-Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.
-Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.

-Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato.

-Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno" (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).
-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.

-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l'interdizione.

-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.

-Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro.

-Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.

-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

-Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.

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