www.unimondo.org/Notizie/Italia-no-delle-Associazioni-all-indultino-29804
Italia: no delle Associazioni all'indultino
Notizie
Stampa
Unicef, Save The Children, Ciai, Ecpat e molte altre organizzazioni che in Italia si occupano della tutela dei diritti dei minori si sono opposte alla formulazione del DDL 1986-B, recentemente passato dalla Camera all'esame della Commissione Giustizia del Senato.
"La sospensione della pena per i reati di pedofilia, che sarebbe sancita con la legge sull'indultino, rappresenterebbe l'attuazione di un indirizzo assolutamente contrario, sminuirebbe la gravità di tali reati e alimenterebbe l'idea che coloro che compiono abusi sessuali sui bambini compiano reati di poca importanza".
Per questo, le associazioni richiamano l'attenzione del Parlamento sull'incompletezza del DDL e invitano a rivederne l'articolato, "onde non approvare una legge che sarebbe chiara espressione della negazione dei diritti dei minori, così come sanciti dalla Legge 176 del 27 maggio1991, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia".
Infatti l'articolo 1 del DDL 1986-b non prevede l'esclusione della sospensione della parte finale della pena per i reati di pedofilia e sfruttamento sessuale dei bambini, in quanto non stabilisce che siano esclusi dall'indulto i detenuti colpevoli dei seguenti reati:
- induzione di minori alla prostituzione (art. 600bis Cod. Penale);
- sfruttamento di minori per pornografia minorile ( art. 600ter Cod. Penale)
- detenzione di materiale pornografico, prodotto tramite sfruttamento sessuale di minori (art. 600 quater Cod. Penale)
- organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. (art. 600quinquies Cod. Penale)
Il DDL 1986-b si limita invece a essere ostativo verso i reati di violenza sessuale nei confronti dei minori di 14 anni solo nei casi di collegamento con la criminalità organizzata, il terrorismo e l'eversione, con riferimento all'Art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354, indicato nel DDL.
"La gravità dei reati indicati negli art.li 660bis, 600ter, 600quater, 600quinqes del Codice Penale e l'effetto devastante che determinano sulle vittime - sostengono le associazioni - non può che comportare una trattazione severa delle persone che si sono macchiate di tali infamie: avendo loro calpestato con violenza i diritti dei minori e quindi offeso e messo a rischio il futuro della nostra società".