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EU: successo nella Convenzione a Bruxelles, insuccesso a Roma
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Il progetto di Costituzione presentato dal Praesidium alla Convenzione europea prende in ragionevole e apprezzabile considerazione le europea prende in ragionevole e apprezzabile considerazione le sostegno d altri network e dei parlamentari europei del PSE. In Italia invece la XIV Commissione della Camera ha rilasciato il proprio parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla trasposizione della Direttiva 2000/43/CE (Discriminazione etnica).
Articolo I-2: Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sull'eguaglianza, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.
Articolo III-153 (ex articolo1)
1. (...)
2. (...)
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità e del razzismo e della xenofobia, misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie in materia penale e le altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e il ravvicinamento delle legislazioni penali.
Nelle note esplicative, inoltre, si chiarisce che:
L'articolo [III-153] rispecchia il contenuto delle altre disposizioni e fissa il campo generale dell'intervento dell'azione europea. Nell'insieme esso è stato accoltofavorevolmente e gli emendamenti presentati hanno un carattere prevalentemente redazionale. Un certo numero di membri della Convenzione ha suggerito di aggiungere la "prevenzione contro il razzismo e la xenofobia" (...). La proposta è stata accolta. È inoltre apparso
utile menzionare esplicitamente che tali disposizioni si applicano anche agli apolidi. Nel prosieguo del testo per "cittadini dei paesi terzi" si intendono implicitamente anche gli apolidi, senza che sia necessario indicarlo espressamente.
(...)
Sull'articolo [III-167] (diritto penale sostanziale), si propone di
mantenere il primo trattino di questo articolo come è attualmente (diventato paragrafo 1, per ragioni puramente tecniche), dato il vasto sostegno che ha raccolto. Per il resto, tra le richieste di aggiungere altri settori di criminalità all'elenco di cui al primo trattino, la sola che meriti di essere segnalata riguarda il razzismo e la xenofobia, che è stata aggiunta all'articolo [III-153].
Purtroppo ho assai meno ragioni di contentezza per quel che accade in Italia. La XIV Commissione della Camera ha rilasciato il proprio parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla trasposizione della Direttiva 2000/43/CE (Discriminazione etnica). Trovate il testo qui sotto:
noncredo di dover spendere una sola parola per spiegare quanto siano pericolose le "condizioni" proposte dal relatore (della Lega Nord, naturalmente) e approvate dalla maggioranza della Commissione.
Segnalo che si attende il parere della Giunta Affari Comunità Europee del Senato, il cui relatore di AN, imprevedibilmente, ha giustamente sottolineato che mentre la Direttiva prevede espressamente la c.d. "inversione dell'onere della prova" (l'obbligo cioè del presunto discriminatore di provare la sua incolpevolezza, anziché il contrario), "tale previsione sembra mancare nello schema in esame". Speriamo bene.
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Parere approvato:
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, rilevata l'esigenza, all'articolo 1, di assicurare una maggiore corrispondenza del testo rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001) per quanto riguarda le forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne; sottolineata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera b), di fare in modo che nell'ambito della definizione i "discriminazione indiretta" sia richiamato anche il principio di "proporzionalità", inteso nel senso di prevedere che la discriminazione riguardi una quota rilevante di persone; rilevata l'esigenza di prevedere, all'articolo 2, comma , che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiarare lo stesso in maniera inequivocabile come offensivo, in aderenza con quanto previsto all'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002); richiamata l'opportunità, all'articolo 7, comma 7, di richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione; esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione di
"discriminazione indiretta", appare opportuno richiamare anche il principio di "proporzionalità", prevedendo che la discriminazione debba riguardare una quota rilevante di persone;
b) all'articolo 2, comma 3, occorre precisare che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiararlo come offensivo in maniera inequivocabile, come previsto dall'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002);
c) all'articolo 7, comma 7, appare opportuno richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione