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Uganda ...dal legno ai divani
dal blog "Codice deontologico dei giornalistə"
A Kampala, i mobilifici sono sulla strada. Dalla manifattura alla vetrina.
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02/11/2016 - Chiara Conti -
A Kampala, i mobilifici sono sulla strada. Dalla manifattura alla vetrina.
DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI
Approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti l’11 dicembre 2024
TESTO IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2025
INDICE
TITOLO I – FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Libertà di informazione e di critica
Articolo 2 – Diritto all’informazione
Articolo 3 – Autonomia e indipendenza
Articolo 4 – Decoro e dignità professionale
Articolo 5 – Essenzialità e completezza dell’informazione
TITOLO II – AMBITI DI APPLICAZIONE
Articolo 6 – Condizione per l’esercizio dell’attività
Articolo 7 – Soggetti destinatari
TITOLO III – DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 8 – Diritti fondamentali
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Articolo 10 – Diritto all’oblio
Articolo 11 – Persone fragili e vulnerabili
Articolo 12 – Persone minorenni
Articolo 13 – Rispetto delle differenze di genere
Articolo 14 – Persone migranti e rifugiate
Articolo 15 – Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo
TITOLO IV – DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 16 – Rettifica
Articolo 17 – Replica
Articolo 18 – Fonti e trasparenza
Articolo 19 – Intelligenza artificiale
Articolo 20 – Uso delle immagini
Articolo 21 – Informazione in diretta
Articolo 22 – Pubblicità
Articolo 23 – Sondaggi e dati statistici
Articolo 24 – Cronaca giudiziaria
Articolo 25 – Tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei congiunti
Articolo 26 – Informazione ambientale, scientifica e sanitaria
Articolo 27 – Informazione economica e finanziaria
TITOLO V – FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 28 – Obbligo formativo
Articolo 29 – Responsabilità delle gerarchie redazionali
Articolo 30 – Solidarietà e lavoro
Articolo 31 – Equo compenso
Articolo 32 – Uffici stampa
Articolo 33 – Portavoce
TITOLO VI – PROCEDIMENTI
Articolo 34 – Procedimenti disciplinari
Articolo 35 – Competenza per il giudizio disciplinare
Articolo 36 – Principi di valutazione
Articolo 37 – Cancellazione e riavvio dell’istruttoria disciplinare
TITOLO VII – SANZIONI
Articolo 38 – Sanzioni disciplinari
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 – Entrata in vigore
Articolo 40 – Norma transitoria
PREAMBOLO
Il presente Codice, che dal momento dell’entrata in vigore costituisce l’unico riferimento deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, recepisce i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine che, alla luce della loro rilevanza vengono qui menzionati:
TITOLO I
FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica
L’attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».
Articolo 2
Diritto all’informazione
La/il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all’informazione di ogni persona. Esercita tale diritto rispettando i principi dell’interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva.
Articolo 3
Autonomia e indipendenza
La/il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto:
Articolo 4
Decoro e dignità professionale
La/il giornalista:
Articolo 5
Essenzialità e completezza dell’informazione
TITOLO II
AMBITI DI APPLICAZIONE
Articolo 6
Condizione per l’esercizio dell’attività
L’iscrizione all’Albo costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività giornalistica professionale.
Articolo 7
Soggetti destinatari
Le norme contenute nel presente Codice si applicano alle/ai giornaliste/i iscritte/i agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti e alle/agli iscritti ai registri dei praticanti e dei tirocinanti.
TITOLO III
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 8
Diritti fondamentali
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Articolo 10
Diritto all’oblio
La/il giornalista:
Articolo 11
Persone fragili e vulnerabili
La/il giornalista:
Articolo 12
Persone minorenni
Articolo 13
Rispetto delle differenze di genere
Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, valutato l’interesse pubblico, la/il giornalista:
Articolo 14
Persone migranti e rifugiate
Nei confronti delle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo e vittime della tratta, la/il giornalista:
Articolo 15
Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo
Nei casi di suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo, la/il giornalista:
TITOLO IV
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 16
Rettifica
Articolo 17
Replica
La/il giornalista favorisce la pubblicazione di repliche di chi si ritenga danneggiato dalla diffusione di notizie che lo riguardano, o che risultino inesatte, purché tali repliche non siano suscettibili di rilievo penale.
Articolo 18
Fonti e trasparenza
La/il giornalista:
Articolo 19
Intelligenza artificiale
Articolo 20
Uso delle immagini
Quando pubblica immagini, sotto qualsiasi forma, la/il giornalista:
Articolo 21
Informazione in diretta
Nel condurre o nel partecipare a trasmissioni in diretta televisiva, radiofonica oppure online, la/il giornalista:
Articolo 22
Pubblicità
La/il giornalista:
Articolo 23
Sondaggi e dati statistici
Articolo 24
Cronaca giudiziaria
La/il giornalista:
Articolo 25
Tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei congiunti
La/il giornalista:
Articolo 26
Informazione ambientale, scientifica e sanitaria
La/il giornalista:
Articolo 27
Informazione economica e finanziaria
La/il giornalista:
TITOLO V
FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 28
Obbligo formativo
Articolo 29
Responsabilità delle gerarchie redazionali
In tutti i casi in cui non siano imputabili alla/al giornalista che ha realizzato il servizio le scelte che completano il prodotto editoriale, il rispetto delle norme deontologiche è in capo alla/al direttrice/direttore responsabile; le altre gerarchie redazionali ne rispondono con riferimento al ruolo specifico e al contributo prestato.
Articolo 30
Solidarietà e lavoro
Articolo 31
Equo compenso
Articolo 32
Uffici stampa
La/il giornalista negli uffici stampa:
Articolo 33
Portavoce
TITOLO VI
PROCEDIMENTI
Articolo 34
Procedimenti disciplinari
Articolo 35
Competenza per il giudizio disciplinare
Articolo 36
Principi di valutazione
Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpata/o, tenuto conto dell’esperienza, del ruolo e delle situazioni concrete; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
Articolo 37
Cancellazione e riavvio dell’istruttoria disciplinare
TITOLO VII
SANZIONI
Articolo 38
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono stabilite dagli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente Codice deontologico, adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine nella seduta dell’11 dicembre 2024, entra in vigore il 1° giugno 2025.
Articolo 40
Norma transitoria
Tutti i procedimenti disciplinari avviati prima dell’entrata in vigore del presente Codice deontologico sono definiti mantenendo il riferimento al Testo unico dei doveri del giornalista entrato in vigore il 3 febbraio 2016 e aggiornato il 1° gennaio 2021.
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