Caritas Italiana: diritto d'asilo, rendiamolo effettivo

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A ridosso della giornata mondiale del Rifugiato (20 giugno) la Caritas rilancia l'attenzione sul tema e sul disegno di legge italiano in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

La Caritas Italiana, insieme alle Caritas diocesane, da oltre dieci anni offre accoglienza e sostegno a richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria o temporanea. In particolare negli ultimi anni è stato possibile accompagnare numerosi progetti territoriali, grazie anche ai fondi Cei dell'otto per mille. Caritas Italiana partecipa inoltre, a livello sia istituzionale che tecnico, al Programma Nazionale Asilo (PNA) e si adopera per l'attuazione di servizi di orientamento e informazione ai richiedenti asilo ai valichi di frontiera, per la formazione degli operatori, per l'orientamento legale e sociale alle persone ospitate nei centri di accoglienza. In tale contesto si è sviluppato un Coordinamento nazionale in materia di asilo a cui hanno finora aderito 35 Caritas diocesane. Da questo impegno concreto sul territorio nascono l'invito costante a rendere effettivo il diritto d'asilo e le seguenti riflessioni e osservazioni sul ddl.

Innanzitutto apprezzamento per l'iniziativa di elaborare un testo che disciplini in modo organico la complessa materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria, con il quale l'Italia si accinge a dare attuazione al diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

Ma anche necessità che il disegno di legge (testo unificato C.1238, C.1554, C.1738, C.3847, C.3857, e C.3883) sia atto a garantire alle persone in fuga dal loro Paese a motivo di persecuzione una tutela effettiva, nel rispetto delle norme contenute nelle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, dei princìpi di diritto internazionale, ed in conformità della normativa europea.

Da un lato c'è soddisfazione per quegli aspetti che confermano il rispetto dei princìpi sanciti dagli strumenti internazionali in vigore per l'Italia, dei princìpi generali del diritto, di quelli sanciti dagli strumenti europei vigenti, nonché della Costituzione Italiana. Si considerino a titolo di esempio:
1) il riconoscimento che il fondato timore di essere perseguitato può essere basato su "motivi di razza, di religione, di nazionalità, di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, ovvero sulle opinioni politiche";
2) la previsione che i procedimenti relativi ai minori non accompagnati richiedenti asilo hanno priorità sugli altri;
3) il principio per cui il richiedente asilo non può essere trattenuto "al solo fine di esaminare la domanda di asilo";
4) il principio secondo cui le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato operano in "piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione";
5) il principio secondo cui "l'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo";
6) il diritto per il richiedente asilo di esercitare un'attività lavorativa dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo;
7) la previsione che in caso di ricorso contro la decisione negativa sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo il richiedente asilo possa essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione di primo grado pronunciata dal tribunale.

Dall'altro lato non si può fare a meno di constatare che il testo contiene anche elementi che non sembrano garantire la conformità con i princìpi universali di protezione internazionale e con quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.
1) In primo luogo, solleva perplessità la disciplina del trattenimento presso i "centri di identificazione", dato che l'istituto, i cui contorni risultano tuttora ambigui, verrebbe ad applicarsi alla quasi totalità dei richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale.
2) Si auspica che l'istituto del trattenimento non sia applicabile ai richiedenti asilo qualora si tratti di persone vulnerabili: minori non accompagnati, portatori di handicap, donne in stato di gravidanza, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza.
3) Si rileva che il testo introduce una procedura ordinaria, che si applicherebbe ai richiedenti asilo non trattenuti e una procedura semplificata, che si applicherebbe ai richiedenti asilo trattenuti. Emerge qui l'esigenza che la procedura semplificata sia applicata in casi eccezionali e chiaramente delimitati dal testo legislativo.
4) Si auspica che sia esplicitamente riconosciuto ai richiedenti asilo il diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni fase della procedura per il riconoscimento del diritto di asilo.
5) Si auspica infine che il testo sia modificato così da garantire un'accoglienza dignitosa a tutti i richiedenti asilo e da recepire adeguatamente la recente Direttiva dell'Unione europea sulle condizioni minime di accoglienza.

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